Art. 1)
E’ costituita l'associazione di volontariato denominata
“ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. – O.N.L.U.S.”
SEDE
Art. 2)
L'associazione ha sede in Monza, via Montecassino n. 8. Il consiglio
direttivo può, con una sua deliberazione, trasferire
la sede nell’ambito della stessa città, nonché
istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città
della regione Lombardia.
DURATA
Art. 3)
L'associazione ha durata illimitata ed agisce secondo il dettato
della Legge 266/91 e della legge regionale 22/93.
SCOPO
Art. 4)
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale; ponendo questo co-me base costitutiva del proprio agire,
intende, con l’impegno concreto dei volontari, offrire
un servizio ai portatori di Handicap, con particolare riguardo
al diritto al tempo libero degli stessi.
Condivide le motivazioni e le finalità della cooperativa
sociale Lambro, quali sono espresse nel suo statuto e pertanto
si propone di affiancarsi alla stessa nel completamento della
for-mazione degli utenti beneficiari del servizio.
L’associazione non ha fini di lucro e si propone di:
• Conoscere e studiare i reali bisogni del disabile, istaurando,
se possibile, un legame con la famiglia;
• Ottenere miglioramenti nello stato di handicap e scoprire
eventuali potenzialità per l’inserimento nella
società civile;
• Promuovere iniziative per e con la partecipazione del
disabile e del volontario, al fi-ne di instaurare un rapporto
di amicizia;
• Sensibilizzare il territorio alla realtà dell’handicap
o dell’emarginato, con particolare riguardo al diritto
di ognuno al proprio tempo libero;
• Coordinare i volontari per poter offrire servizi più
efficaci e propositivi;
• Promuovere e favorire una formazione di base sull’handicap
per tutti i volontari;
• Intervenire presso le istituzioni pubbliche, ai fini
delle applicazioni delle leggi nazio-nali e regionali sull’handicap
L'associazione può svolgere attività commerciali
e produttive marginali, nei limiti e nei modi della normativa
vigente.
Art. 5)
L'associazione può svolgere le sue attività in
collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata
nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre
istituzioni.
SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI
ESCLUSIONE
Art. 6)
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto
l’atto costitutivo e coloro che sa-ranno ammessi dal consiglio
direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione
e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti
dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa
annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con
de-libera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno
e valida per l'anno successivo.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi
forma di lavoro subordinato o au-tonomo o rapporto di contenuto
patrimoniale. Le prestazioni fornite dai soci, anche ai sensi
dell’art. 3 L. 266/91, non potranno in nessun modo essere
retribuite.
Art. 7)
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata
per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere
dall'associazione mediante comunica-zione in forma scritta inviata
all'associazione.
Le quote sono intrasferibili.
Art. 8)
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.
24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato
di appartenere all'associazio-ne, non possono riprendere i contributi
versati e non possono vantare alcun diritto sul pa-trimonio
dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione
del socio che non provveda al ver-samento della quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.
PATRIMONIO
Art. 9)
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10)
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori o il revisore dei conti, se previsto
da disposizioni di legge ovvero se eletto dall’assemblea.
Tutte le cariche sociali sono, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 L. 266/91, a titolo e-sclusivamente gratuito,
fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione.
ASSEMBLEA
Art. 11)
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.
6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta
il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene
sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno
un quinto dei soci.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria,
per deliberare sulle modi-fiche dello statuto e sullo scioglimento
della associazione.
Art. 12)
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso affisso
presso la sede sociale ovvero con ogni mezzo idoneo al raggiungimento
dello scopo, quale lettera, mail, fax sms.
Art. 13)
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio,
purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio
dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono
adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza
dei soci. In seconda convocazione, che deve essere te-nuta in
un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni
sono valide qua-lunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto,
sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate
con la presenza di almeno tre quarti degli associa-ti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere
approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto
favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14)
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo
composto da tre a nove membri.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri
sono rieleggibili.
Art. 15)
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando
lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per
la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza
della maggio-ranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Art. 16)
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri
sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà
di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi mem-bri.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi
e le direttive generali dell'associazio-ne, stabilisce l'ammontare
della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed e-sclusione
dei soci, predispone il rendiconto e la relazione annuale sull'esercizio
della ge-stione.
PRESIDENTE
Art. 17)
Se non già nominato dall’assemblea, il Consiglio
direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in
giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare,
di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei
soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei
verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono
essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì
diritto di chiederne, a loro spese, e-stratti.
Art. 18)
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed
esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO
Art. 19)
L'esercizio sociale si chiude al 31dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto
dell'esercizio da sottoporre al-l'approvazione dell'assemblea
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea
che lo approva, ed il bi-lancio, dopo la sua approvazione, devono
essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione
dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere
copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di ge-stione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione
a meno che la de-stinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per la realiz-zazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 20)
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea
o per inattività dell’assemblea protrat-ta per
oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e
la nomina dei liquidatori stabi-lirà i criteri di massima
per la devoluzione del patrimonio residuo, che dovranno comunque
essere devoluti unicamente ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale.
Comunque, secondo il disposto dell’art. 5 della L. 266/91,
salvo diversa destinazione imposta dalle normative di riferimento,
in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve
agli aderenti.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 21)
Quando non fosse nominato il revisore contabile unico, Il Collegio
dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea,
la quale designa anche il Presidente.
Il revisore unico o il collegio dei revisori esercita le funzioni
di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce
all’assemblea.
Il collegio dei revisori, o il revisore unico durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
NORME APPLICABILI
Art. 22)
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del
Libro 1°, Titolo II del Codice Ci-vile, nonché quelle
previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 ed alla Legge 266
del 11.08.1991
Monza, 3 novembre 2006