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Statuto

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Art. 1)
E’ costituita l'associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. – O.N.L.U.S.”

SEDE

Art. 2)
L'associazione ha sede in Monza, via Montecassino n. 8. Il consiglio direttivo può, con una sua deliberazione, trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia.

DURATA

Art. 3)
L'associazione ha durata illimitata ed agisce secondo il dettato della Legge 266/91 e della legge regionale 22/93.

SCOPO

Art. 4)
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; ponendo questo co-me base costitutiva del proprio agire, intende, con l’impegno concreto dei volontari, offrire un servizio ai portatori di Handicap, con particolare riguardo al diritto al tempo libero degli stessi.
Condivide le motivazioni e le finalità della cooperativa sociale Lambro, quali sono espresse nel suo statuto e pertanto si propone di affiancarsi alla stessa nel completamento della for-mazione degli utenti beneficiari del servizio.
L’associazione non ha fini di lucro e si propone di:
• Conoscere e studiare i reali bisogni del disabile, istaurando, se possibile, un legame con la famiglia;
• Ottenere miglioramenti nello stato di handicap e scoprire eventuali potenzialità per l’inserimento nella società civile;
• Promuovere iniziative per e con la partecipazione del disabile e del volontario, al fi-ne di instaurare un rapporto di amicizia;
• Sensibilizzare il territorio alla realtà dell’handicap o dell’emarginato, con particolare riguardo al diritto di ognuno al proprio tempo libero;
• Coordinare i volontari per poter offrire servizi più efficaci e propositivi;
• Promuovere e favorire una formazione di base sull’handicap per tutti i volontari;
• Intervenire presso le istituzioni pubbliche, ai fini delle applicazioni delle leggi nazio-nali e regionali sull’handicap
L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti e nei modi della normativa vigente.
Art. 5)
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 6)
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che sa-ranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con de-libera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o au-tonomo o rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni fornite dai soci, anche ai sensi dell’art. 3 L. 266/91, non potranno in nessun modo essere retribuite.
Art. 7)
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunica-zione in forma scritta inviata all'associazione.
Le quote sono intrasferibili.
Art. 8)
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazio-ne, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul pa-trimonio dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al ver-samento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

Art. 9)
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10)
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori o il revisore dei conti, se previsto da disposizioni di legge ovvero se eletto dall’assemblea.
Tutte le cariche sociali sono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 266/91, a titolo e-sclusivamente gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione.

ASSEMBLEA

Art. 11)
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modi-fiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
Art. 12)
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso affisso presso la sede sociale ovvero con ogni mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, quale lettera, mail, fax sms.
Art. 13)
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere te-nuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qua-lunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associa-ti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14)
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 15)
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggio-ranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Art. 16)
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi mem-bri.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazio-ne, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed e-sclusione dei soci, predispone il rendiconto e la relazione annuale sull'esercizio della ge-stione.

PRESIDENTE

Art. 17)
Se non già nominato dall’assemblea, il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, e-stratti.
Art. 18)
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO

Art. 19)
L'esercizio sociale si chiude al 31dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell'esercizio da sottoporre al-l'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bi-lancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la de-stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realiz-zazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20)
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protrat-ta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabi-lirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, che dovranno comunque essere devoluti unicamente ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale. Comunque, secondo il disposto dell’art. 5 della L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalle normative di riferimento, in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21)
Quando non fosse nominato il revisore contabile unico, Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il revisore unico o il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
Il collegio dei revisori, o il revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

NORME APPLICABILI

Art. 22)
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Ci-vile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 ed alla Legge 266 del 11.08.1991

Monza, 3 novembre 2006
® Associazione QdV 2007